L'accensione degli impianti termici, come previsto dall'articolo 9, comma 2 del DPR n. 142 del 26/08/1993, è consentita con i seguenti limiti massimi di durata giornaliera e periodo annuale: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.
I valori massimi di temperatura ambientale interna dei singoli ambienti/edifici durante il funzionamento degli impianti termici devono essere:
- NON superiore ai 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (salvo particolari deroghe concesse per casi individuati a seconda delle “esigenze tecnologiche” e “convenienze di utilizzo”)
- NON superiore ai 20° C + 2 C di tolleranza per gli edifici rientranti in tutte le altre categorie, ivi comprese le abitazioni private (salvo particolari edifici).
Al di fuori del periodo indicato, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio (non è necessaria Ordinanza del Sindaco) e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. Quindi, per il Comune di Brugherio, 7 ore giornaliere massime (fatti salvi particolari edifici).
E’ consentito ripartire l’orario di accensione giornaliera in due o più sezioni.
La durata di attivazione si intende compresa tra le ore 5 e le ore 23.