La legge Finanziaria 2008 ha abolito il pagamento del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni. L’agevolazione si applica con riferimento ai canoni dovuti a decorrere dall’anno 2008.
Al contribuente che, pur dotato dei requisiti necessari per fruire dell’esenzione, ha effettuato il versamento del canone, è riconosciuto il diritto di recuperare gli importi versati presentando richiesta di rimborso.
Riportiamo, qui di seguito, i contenuti di maggior rilievo:
1. I requisiti soggettivi per la fruizione dell’agevolazione
La norma stabilisce che i soggetti interessati dall’agevolazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, in modo congiunto:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno). Nell’ipotesi in cui l’abbonamento venga attivato nel corso dell’anno, il requisito dell’età dovrà essere posseduto alla data in cui il predetto contratto viene in essere;
b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad Euro 516,46 per tredici mensilità (Euro 6.713,98) con riferimento all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
2. Procedura per la richiesta del requisito
Per poter fruire dell’esenzione gli interessati dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa.
A tale scopo, l’Agenzia ha reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un apposito modello che potrà, alternativamente, essere:
- spedito a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO, allegando la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
- consegnato dall’interessato presso un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, va spedita o consegnata:
- entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio;
- entro il 31 luglio da parte di coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 Luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre);
- entro il 30 novembre 2010, per beneficiare dell’esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre in relazione all’anno in corso;
- entro il 30 novembre 2010 dai soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione negli anni 2008, 2009 e 2010 non hanno effettuato il versamento del canone senza procedere ad alcuna comunicazione nei confronti degli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
- entro sessanta giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo di pagamento del canone, per coloro che, in possesso dei requisiti di cui sopra, nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che la dichiarazione non dovrà essere rinnovata nelle annualità successive.
3. Rimborso del canone corrisposto
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010, potranno chiedere il rimborso di quanto versato inoltrando un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando un altro modello reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Il rimborso del canone sarà effettuato mediante pagamento in contanti presso gli uffici postali.
Info: http://www.caf.cna.it/news2010/Abolizione_canoneRai_over75.pdf