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05/04/2016PrimaPagina
 
Le dichiarazioni della Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori del Piemonte
 
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, TUTTE LE NOVITÀ SUL CANONE RAI
 
I termini e le scadenze per i consumatori soggetti ad esenzione del tributo
 


TORINO, lì 05-04-2016 - “Al fine di evitare di pagare il canone Rai 2016 gli utenti hanno tempo fino al 30 aprile, o al massimo entro il 10 maggio nel caso di chi si avvalga della modalità telematica, per presentare l'autocertificazione, vale a dire il modello di dichiarazione sostitutiva. Per questo esiste un apposito modello dell'Agenzia delle Entrate volto appunto ad effettuare l'autodichiarazione del mancato possesso dei requisiti richiesti per il versamento del canone Rai in bolletta, così come previsto quest'anno dalla legge di Stabilità”, spiega l'Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.
“Il modello è stato pubblicato unitamente al provvedimento di approvazione datato 24 marzo 2016, contenente tutte le indicazioni sulle modalità di compilazione, disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, su quello del Ministero delle Finanze e infine anche sul sito della RAI, nelle pagine appositamente dedicate al versamento 2016 del canone”.
E ricorda: “Possono compilare la suddetta dichiarazione sostitutiva tutti gli utenti che non possiedono una televisione, o viceversa che hanno un altro membro familiare che già versa il canone. Lo stesso vale per il contribuente che non possiede nessun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni per cui risulta essere il soggetto titolare dell'utenza elettrica, o per colui che non detiene un'ulteriore televisione in aggiunta a quella per la quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento”.
Conclude poi l'Avvocato Polliotto: “Il canone Rai, inoltre, non va addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al soggetto dichiarante in quanto la bolletta della luce risulta intestata ad un altro componente del medesimo nucleo familiare anagrafico, che di conseguenza già versa la tassa sulla tv. Può essere infine richiesta esenzione dal tributo in oggetto quando vengono meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva antecedente, quindi ad esempio, quando in seguito alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione della tv, l'utente nel corso dell'anno acquisti un televisore, questa dichiarazione va presentata. Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall'erede”.


TORINO, lì 05-04-2016 - “Al fine di evitare di pagare il canone Rai 2016 gli utenti hanno tempo fino al 30 aprile, o al massimo entro il 10 maggio nel caso di chi si avvalga della modalità telematica, per presentare l'autocertificazione, vale a dire il modello di dichiarazione sostitutiva. Per questo esiste un apposito modello dell'Agenzia delle Entrate volto appunto ad effettuare l'autodichiarazione del mancato possesso dei requisiti richiesti per il versamento del canone Rai in bolletta, così come previsto quest'anno dalla legge di Stabilità”, spiega l'Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.
“Il modello è stato pubblicato unitamente al provvedimento di approvazione datato 24 marzo 2016, contenente tutte le indicazioni sulle modalità di compilazione, disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, su quello del Ministero delle Finanze e infine anche sul sito della RAI, nelle pagine appositamente dedicate al versamento 2016 del canone”.
E ricorda: “Possono compilare la suddetta dichiarazione sostitutiva tutti gli utenti che non possiedono una televisione, o viceversa che hanno un altro membro familiare che già versa il canone. Lo stesso vale per il contribuente che non possiede nessun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni per cui risulta essere il soggetto titolare dell'utenza elettrica, o per colui che non detiene un'ulteriore televisione in aggiunta a quella per la quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento”.
Conclude poi l'Avvocato Polliotto: “Il canone Rai, inoltre, non va addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al soggetto dichiarante in quanto la bolletta della luce risulta intestata ad un altro componente del medesimo nucleo familiare anagrafico, che di conseguenza già versa la tassa sulla tv. Può essere infine richiesta esenzione dal tributo in oggetto quando vengono meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva antecedente, quindi ad esempio, quando in seguito alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione della tv, l'utente nel corso dell'anno acquisti un televisore, questa dichiarazione va presentata. Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall'erede”.
 


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